SICUREZZA. Locali sotterranei o semisotterranei: chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del lavoro

dopo il Collegato lavoro INL, Nota 29 gennaio 2025 n. 811 (G.U. 28 gennaio 2025, n. 22) Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, c.d. Collegato lavoro, ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 D.Lgs. n. 81/2008. L’INL con la nota 29 gennaio 2025 n. 811 fornisce le prime indicazioni operative per la trasmissione a mezzo PEC della comunicazione preventiva che consente l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei

quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi.

La nota dell’INL L’art. 65 D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. e, della legge n. 203/2024 prevede la

possibilità di utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei a patto che:

 le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi;

 siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili;

 siano garantite idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Nel caso vengano svolte attività in tali ambienti, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicarlo tramite PEC

all’ufficio territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. I locali possono essere utilizzati

trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori

informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni

richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

Con la nota n. 811/2025, l’INL detta le modalità applicative delle novità introdotte dal Collegato Lavoro, in

particolare per quanto riguarda la trasmissione a mezzo PEC della comunicazione preventiva per l’utilizzo dei locali.

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